Citazione


TRIBUNAL ECCLESIASTICUM ANGELORUM IN CALIFORNIA

Rev.mo Luigi Magni, Pres. G.I.

Angelorum

Nullitatis Matrimonii: Prel. N. S.

(Rossi - Bianchi)

Prot: 21/2003

Decreto

Il sig. Rossi, statunitense, e la sig.ra Bianchi, cittadina inglese, si sposarono il 17.2.1970 ad Exeter (Cornovaglia - Gran Bretagna).

Ben presto gli sposi si trasferirono negli Stati Uniti, dove cambiarono residenza più volte: prima a Norfolk in Virginia, poi a Philadelphia, a Jacksonville, a Chula Vista.

Nel 1971 il sig. Rossi fu chiamato alle armi e partì per il Vietnam, la sig.ra Bianchi, dunque, fece ritorno in Inghilterra presso i suoi genitori.

Nell'aprile 1972 la convivenza fu restaurata in Cambridge in Massachussets (USA), ma poco dopo le parti si separarono e nell'agosto 1974 divorziarono.

Deciso a sposarsi nuovamente, il 18.6.1977 il sig. Rossi accusò di nullità il suo matrimonio davanti al tribunale di Los Angeles, ovvero del luogo del proprio domicilio (art. 7 delle Norme date alla Conferenza Episcopale USA nel 1977).

Nel libello e nella deposizione subito dopo resa, l'uomo dichiarò che l'attuale domicilio della sig.ra Bianchi gli era ignoto, ma ammise di sapere che la donna sarebbe rimasta a Boston fino alla fine del mese.

Tra gli inizi del 1978 e la metà del 1979 i giornali americani si occuparono più volte della sig.ra Bianchi perché fidanzata di un importante uomo politico. Che difatti sposň nel 1979, con grande risonanza pubblica.

Nel frattempo era cominciata la causa di nullità del matrimonio Rossi-Bianchi: ammissione del libello, costituzione del giudice unico, interrogatorio della parte attrice e dei suoi testi, pubblicazione degli atti e decreto di conclusione della causa.

Il 25.5.1979, atteso il silenzio della parte attrice (sig. Rossi) circa il domicilio della sig.ra Bianchi, fu stabilita la citazione edittale per la convenuta da farsi presso l'albo del Tribunale Ecclesiastico di Los Angeles.

Trascorso un mese, il giudice unico dichiarò la parte convenuta assente e subito dopo emanò sentenza affermativa, che in base alle norme speciali dell'epoca divenne esecutiva.

Ricevuta accidentalmente notizia della sentenza, la convenuta propose querela di nullità.

IN DIRITTO

La giurisprudenza afferma ripetutamente che la prima citazione è radicata nel diritto naturale di difesa della parte convenuta (audiatur et altera pars). Infatti la necessità della citazione comporta la nullità del processo nel caso in cui sia mancata, quindi la nullità insanabile della sentenza. Il fatto di non chiamare in giudizio tramite decreto legittimo, comporterebbe la negazione al convenuto del diritto alla difesa (c. 1620, 7), oppure l'instaurazione di un processo senza che alcuno si trovi nella situazione di convenuto (c. 1620,4), quindi contro nessuno.

Per quanto riguarda la mancanza di legittima notifica del decreto di citazione al convenuto, il c. 1511 stabilisce la nullità degli atti del processo, ma non la nullità degli atti della causa (c. 1472, per es., le perizie, le prove già raccolte, ecc ...) e non necessariamente la nullità della sentenza (anche se fondata in un atto processuale nullo, c. 1622,5). La sentenza stessa ha forza sanatrice sugli atti processuali nulli, sempre che si tratti di una causa privata e la nullità dell'atto in questione sia stabilita unicamente dal diritto positivo (c. 1619). Nelle cause di interesse pubblico la sentenza non ha forza sanatrice. In nessun tipo di causa sono sanati gli atti nulli, quando la suddetta nullità deriva dal diritto naturale.

Ferma restando la necessità del decreto di citazione per diritto naturale (la cui mancanza comporta la nullità insanabile della sentenza), si deve anche riflettere su quelle ipotesi in cui, pur avendo emanato il decreto, si siano verificate irregolarità nell'atto di citazione o nella notifica della medesima. Queste irregolarità non sempre sono riconducibili alla negazione del diritto naturale di difesa se consentono, comunque, la partecipazione del convenuto al processo. Questa ipotesi di negazione del diritto alla difesa può accadere quando a causa della nullità della citazione la parte risulta estromessa dal giudizio, ma non quando di fatto si presenta spontaneamente oppure le vengono notificati altri atti processuali

La nullità degli atti del processo prevista al c. 1511 nell'ipotesi dell'illegittima notifica della citazione, anche se riguarda esclusivamente il diritto positivo, rende nulli gli atti del processo. La nullità permane fino alla sentenza nelle cause private, se la parte conosceva l'esistenza di tale nullità e non ha interposto querela. Nelle cause di interesse pubblico la nullità permane anche dopo la sentenza che sarà viziata di nullità sanabile (c. 1622,5) e potrà essere impugnata fino a tre mesi dopo la promulgazione (c. 1623).

In ogni caso la citazione deve essere conoscibile, ciò che ordinariamente avviene con la notifica. Il novo Codice, in proposito, non contiene le previsioni particolareggiate del precedente, ma nella sostanza non ci siano grossi cambiamenti. E cioè, perché la citazione sia valida e legittima, in qualunque istanza, si richiede che venga fatta su foglio munito del sigillo del Tribunale, sottoscritto dal giudice e dal notaio ed infine che venga posta in essere nel modo più sicuro.

In quanto i modi "sicurissimi" della notifica, la legge universale indica, fra questi, esplicitamente la notifica "per publicos tabellarios" quale certamente deve considerarsi quella fatta tramite posta con ricevuta di ritorno, ma, allo stesso modo, e forse preferibile almeno quando la parte abiti nella stessa città dove ha sede il/un tribunale ecclesiastico, va considerata la notifica fatta "per cursorem" e cioè messo notificatore del tribunale che tratta la causa o che sia stato rogato a questo scopo dal tribunale che la tratta, mentre per il resto si rimette ad eventuali norme della legge particolare, che però non possano esser fornite della stessa sicurezza; fra queste, si può pensare alla notifica (ovviamente però senza allegazione del libello) ad es. presso l'avvocato che abbia curato la separazione oppure presso l'indirizzo di un consanguineo (genitori, fratelli); si tratta però di soluzioni "pericolose", che possono avere anche spiacevoli conseguenze giuridiche (violazione del diritto alla privacy) specie se non si sappia con certezza quali siano i rapporti attuali della parte con questi soggetti.

Come ultima ratio, nel caso non si sia riusciti ad avere la certezza della avvenuta citazione, non resta che la citazione edittale, che può esser fatta ordinando la pubblicazione dell'atto su documenti pubblici (Acta Apostolicae Sedis, Osservatore Romano nella lingua della parte citanda, Notiziario diocesano) o in luoghi pubblici (es. parrocchia di ultima residenza conosciuta della parte). Poiché però anche questa va fatta nei modi più sicuri (can. 1509 § l; art. 130 § l Instr. "Dignitas Connubii"), non ci si può accontentare di una citazione meramente formalistica, che già aprioristicamente si sa che non potrà sortire alcun risultato.

IN FATTO

La citazione edittale per la convenuta, del 25.05.1979, fatta presso l'albo del Tribunale Ecclesiastico di Los Angeles, non ha portato alcun risultato. Sembra che era troppo poco accontentata e per questo meramente formalistica. Non poteva essere diversamente del fatto che la citazione edittale sia fatta nella città dove vive la parte attrice, mentre la convenuta non ci ha mai vissuto.

Tra gli inizi del 1978 e la metà del 1979 i giornali americani si occupavano più volte della sig.ra Bianchi perché fidanzata di un importante uomo politico. Che difatti sposò nel 1979, con grande risonanza pubblica. Allora in questo caso non si poteva mantenere l'affermazione che l'attuale domicilio della sig.ra Bianchi era ignoto, ma si doveva semplicemente notificare la citazione presso l'indirizzo di questo politico. Ciò nonostante trascorso un mese, il giudice unico dichiarò la parte convenuta assente e subito dopo emanò sentenza affermativa.

Con questa citazione meramente formalistica il giudice aveva negato alla convenuta il diritto di difesa (c. 1620, 7).

Pertanto, considerato quanto è stato finora esposto sia in diritto che in fatto, Noi sottoscritti Giudici del Tribunale Ecclesiastico Angelorum in California, radunati legittimamente nella sede del tribunale, dichiariamo che la sentenza de qua è viziata da nullità insanabile.

Si pubblichi e si notifichi a tutti gli aventi interesse.

Los Angeles, il 24 ottobre 2003

Luigi MAGNI, Vicario Giudiziale e Presidente del Collegio

Angelo CENNI, Giudice

Carlo BIFFI, Ponente

Carla SIGNI, not.

Vanno bene entrambe le sercitazioni (ricusazione e citazione).

Auguri per il proseguimmento degli studi.

Cordiali saluti,

avv. Carlo Gullo

Cf. G. ERLEBACH, La nullità della sentenza “ob ius defensionis denegatum” nella giurisprudenza rotale, Città del Vaticano 1991, pp. 240-244.

Ibid. p. 244.

Cf. M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, Roma 2001, pp. 331-332.

Cf. can. 1717 del CIC'17.

Cf. C. GULLO, A. GULLO, Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio, Città del Vaticano 2005, pp. 107-108.

Ibid., p. 108

Ibid.

Mariusz Czajkowski CM, CITAZIONE

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