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Mariusz Czajkowski, cm@post.pl

compito: LEZIONE II, RIGETTO DEL LIBELLO

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VICARIATUS URBIS TRIBUNAL REGIONALE LATII

Rev.mo Giulio Neri, Pres. Coll.

ROMANA

Nullitatis Matrimonii

(Rossi-Bianchi)

Prot. 12345

Decreto

  1. Desideroso di riprendere la sua libertà di stato il 10.1.1990 il sig. Rossi presentava al tribunale competente il seguente libello:

«Il sottoscritto Giacomo Rossi, nato a Roma il 12.1.1954 ed ivi residente in via Gaspara Stampa 99, cattolico, disoccupato, espone quanto segue:

ho incontrato la sig.ra Francesca Bianchi, nata il 27.9.1955 a Roma ed ivi residente in via L. Chiarelli 56, cattolica, nel 1971. Ci siamo messi insieme nel 1974 e sposati a Roma l'11.8.1975. Sono nati 3 figli. L'unione è sempre stata felice anche se mia moglie sicuramente vi dirà il contrario asserendo che io sono alcolizzato. Ma questo non è vero: io sono sanissimo e non ho mai avuto alcun problema nè fisico nè psicologico. Queste accuse mia moglie me le rivolgeva in costanza di matrimonio per liberarsi di me, ma sono destituite da ogni fondamento.

Io chiedo che il mio matrimonio sia dichiarato nullo per grave difetto di discrezione di giudizio in entrambi».

Diritto

  1. La legge impone al giudice di rigettare il libello se non sono indicate almeno sommariamente su quali fatti e su quali mezzi di prova l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce (can. 1505 § 2 n. 3 ed can. 1504 n 2; art. 121 § 2, n 3 ed art. 116, § 1, n 3 Istr. “Dignitas Connubii”).

Si deve recare la firma dell'attore o del suo procuratore, con l'indicazione del giorno, mese e anno, nonché del luogo in cui l'attore o il suo procuratore abitano, o in cui dichiarano di risiedere ai fini della notifica degli atti (can. 1504 n 3; art. 116 § 1 n 4 “Dignitas Connubii”);

Al libello deve essere acclusa una copia autentica dell'atto di celebrazione del matrimonio nonché, se del caso, la documentazione concernente lo stato civile delle parti (Art. 116 § 2 “Dignitas Connubii”).

Se viene proposta una prova documentale, i documenti, per quanto è possibile, siano allegati al libello; se una prova per testimoni, deve essere indicato il nome e il domicilio di questi. Se si propongono altre prove, occorre indicare almeno in generale i fatti o gli elementi indiziari da cui queste siano deducibili. Ma nulla vieta che ulteriori prove di qualsiasi genere siano addotte nel corso del giudizio (Art. 117 “Dignitas Connubii”).

Fatto

  1. Poiché il capo di nullità addotto dall'attore non trova alcuna conferma nelle indagini esperite e non sono indicati i fatti quali mezzi di prova su cui l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce (can. 1505 § 2 n. 3 ed can. 1504 n 2; art. 121 § 2, n 3 ed art. 116, § 1, n 3 Istr. “Dignitas Connubii”).

All' interno del libello non appare nè il Tribunale in cui viene invocata la causa (can. 1504 n 1; art. 116 § 1 n 1 “Dignitas Connubii”), nè viene indicata una data e un luogo accanto la firma (can. 1504 n 3; art. 116 § 1 n 4 “Dignitas Connubii”).

Inoltre, deve comparire anche il canone 1095 n 2 con il quale si invoca la nullità, fermo restando che l'importante è invocare il nome del capo di nullità, che però in questo caso compare (difetto di discrezione di giudizio).

Al libello non è acclusa una copia autentica dell'atto di celebrazione del matrimonio nonché, se del caso, la documentazione concernente lo stato civile delle parti (Art. 116 § 2 “Dignitas Connubii”).

Conclusione

  1. Tutto ciò premesso in dirittto ed in fatto, il sottoscritto Preside del collegio giudicante

decreta

“Il libello presentato dal sig. Giacomo ROSSI, con cui si chiede la dichiarazione di nullità del matrimonio da lui contratto l'11 settembre 1975 con la signora Francesca BIANCHI viene rigettato in quanto il capo di nullità addotto dall'attore non trova alcuna conferma nelle indagini esperite e non sono indicate i fatti e su quali mezzi di prova l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce”.

Si invita pertanto l'attore a presentare un nuovo libello redatto correttamente (can. 1505 § 3; art. 123 Istr. “Dignitas Connubii”).

Si notifica alla parte attrice, ad ogni effetto di legge.

Roma, il 10 febbraio 1990

Firmato,

d. Giulio Neri, Pres. Coll.

Carlo Signi, not.

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