Mariusz Czajkowski, cm@post.pl LEZIONE III, COMPETENZA
APOSTOLICUM ROMANAE ROTAE TRIBUNAL
Rev.mo Josepho Puccia, Ponente
ROMANA
Nullitatis Matrimonii
(Rossi - Neri)
DECRETO
Prot.
La Fattispecie
Il sig. Mario Rossi e la sig.ra Franca Neri si sposavano a Boston il 10.5.1995.
Nel maggio 1999 la donna lasciava l'abitazione ponendo in essere una separazione di fatto a cui seguiva, nonostante la tenace opposizione del marito, il divorzio l'8.6.2001.
Il 19.8.2001 la sig.ra Neri presentava libello al tribunale Ecclesiastico di San Diego, competente a norma del can. 1673 n. 2, chiedendo la dichiarazione di nullità del suo matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio dell'uomo.
Il 14.8.2002 veniva emanata sentenza di prima istanza dichiarante la nullità del matrimonio per il capo invocato.
Contro questa decisione, il convenuto il 18.8.2002 proponeva appello al Tribunale della Rota Romana. Qui la causa veniva rimessa ad esame ordinario e si apriva quindi un'istruttoria suppletiva.
Il 10.12.2006 il perito del Tribunale Apostolico consegnava la perizia favorevole all'assunto attoreo. I patroni rinunciavano alla recognitio chiedendo che venissero dati termini per la presentazione del restrictus.
Il 6.3.2007 il convenuto, che pur si manteneva contrario alla dichiarazione di nullità del suo matrimonio, si rivolgeva al tribunale di El Paso, dove risiede l'attrice, chiedendo la separazione dei coniugi per aver la parte attrice reso intollerabile la convivenza coniugale.
Il 7.4.2007 il Tribunale di El Paso rimetteva detta richiesta alla Rota Romana chiedendo a chi dovesse essere attribuita la competenza del processo di separazione coniugale mentre il processo di nullità degli stessi coniugi è pendente presso il nostro Tribunale.
In Iure
Fra una causa di nullità del vincolo matrimoniale ed una di separazione non esiste alcuna connessione perché diversi sono il petitum e la causa petendi; di conseguenza non esiste uno jus praeventionis a favore del tribunale prima addìto (Rota Romana, 2 febbraio 1984, c. Huot).
È vero, che il CIC'17 non prendeva in considerazione la sola “connessione” fra due giudizi come elemento atto ad incidere sulla competenza, prorogandola. Il testo della legge infatti parlava di competenza in due concetti ben distinguibili “ratione connexionis seu continentiae” (can. 1567).
Benché fra i «petitum» delle due cause esiste un rapporto di “continenza” in quanto nel più (richiesta di dichiarazione di nullità del vincolo) è compreso il meno (richiesta di separazione), il nuovo CIC`83 non fa la rilevanza della “continentia causarum” ai fini della “prorogatio competentiae”.
Oltre ciò la separazione può essere trattata in via amministrativa e giudiziale, vale a dire, con un decreto del vescovo o con sentenza del giudice (can.1692, § 1). Non ci può essere « jus praeventionis» fra una causa giudiziale e una causa amministrativa come anche fra causa di separazione ordinariamente decisa da un giudice unico e la causa di nullità del vincolo matrimoniale che viene ordinariamente trattata da un giudice collegiale (can. 1425).
Il consorzio di vita coniugale, quando sia turbato da gravi fatti, può essere sospeso nei suoi effetti, rimanendo valido il matrimonio, con la separazione dei coniugi. Il giudice chiamato a decidere la causa di separazione non tratta quindi e decide la nullità del vincolo. Ogni matrimonio contratto coram Ecclesiae è assistito da alcune presunzioni, nel senso che deve ritenersi valido fino a che non sia stata raggiunta in giudizio la prova contraria. Questo principio è stato ribadito nel nuovo codice al can. 1060 e domina tutta la materia matrimoniale. Il fatto che la causa di nullità del matrimonio è pendente preso il Tribunale Ecclesiastico non significa che si può procedere contro questo principio e rigettare la richiesta del coniuge per la separazione.
L'azione spetta solo ai coniugi. I titoli di competenza sono quelli previsti per le cause di nullità (c. 1673). Nelle cause che non siano riservate alla Sede Apostolica, o ad essa avocate, sono competenti in primo grado di giudizio: 1º il tribunale del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio; 2º il tribunale del luogo in cui ha il domicilio o il quasi-domicilio la parte convenuta; 3º il tribunale del luogo in cui ha il domicilio la parte attrice, purché entrambe le parti risiedano nel territorio della medesima Conferenza episcopale e intervenga il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, il quale, prima di concederlo, dovrà interrogare quest'ultima se abbia qualcosa da eccepire; 4º il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove, purché vi sia il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, il quale, prima di concederlo, dovrà interrogare quest'ultima se abbia qualcosa da eccepire (cf. can. 1673).
In Facto
La causa per la separazione coniugale è stata presenatata dal sig. Mario Rossi (attore) presso il tribunale del luogo in cui ha il domicilio la sig.ra Franca Neri (convenuta).
Ci sono le stesse parti (coniugi) che nel processo di nullità pendente preso il nostro Tribunale, però non hanno ad oggetto lo stesso petitum (la sparazione dei coniugi / dichiarazione di nullità del matrimonio) e la stessa causa petendi (per aver la donna reso intollerabile la convivenza coniugale / per grave difetto di discrezione del giudizio dell'uomo). Secondo il diritto vigente nelle due cause sopra esaminate non si può dire sulla coincidenza jus praeventionis.
Conclusione
Tutto ciò premesso in diritto ed in fatto, il sottoscritto Ponente
decreta
che debba ammettersi la richiesta fatta dal sig. Mario Rossi per trattare la causa di separazione dei coniugi preso il Tribunale Diocesano di El Paso, la Metropolia di Sant'Antonio negli Stati Uniti, con il titolo di residenza della convenuta.
Si notifica alla parte attrice, ad ogni effetto di legge.
Roma, il 4 giugno 2007
Firmato,
d. Josepho Puccia, Ponente
Carlo Signi, not.