Primo compito del seminario 25301
I nuclei essenziali delle attività preprocessuali.
Tra le forme di aiuto ai coniugi in "grave difficoltà" va anche annoverata la verifica del fondamento per un’eventuale dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato. Un primo aiuto per tale verifica deve essere assicurato con discreta e sollecita disponibilità. La ricerca volta a verificare eventuali motivi di nullità matrimoniale deve essere condotta sempre con competenza e con prudenza, e con la cura di evitare sbrigative conclusioni.
Ascoltando attentamente le persone che raccontano suoi problemi matrimoniali, si deve prima di tutto cercare con loro tutti possibili mezzi per superare gli ostacoli sperimentati nel loro matrimonio, mai dimenticando che ogni soluzione passa attraverso il mistero pasquale di morte e di risurrezione, che esige tutto l'impegno dei coniugi a convertirsi alla salvezza per riconciliarsi col Padre. L'unione coniugale è possibile, infatti, solo attraverso un continuo sforzo, che include anche rinuncia e sacrificio. L'amore tra i coniugi deve modellarsi sull'amore stesso di Cristo che "ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore" (Ef 5,2; 5,25).
Il problema è molto serio, poiché qui si tratta la "salus animarum" dei coniugi che si trovano in difficoltà. Un'eventuale dichiarazione di nullità del loro matrimonio coinvolge la loro coscienza, riguardando un diritto "indisponibile" alla loro libera volontà, com’è il vincolo matrimoniale validamente contratto. Non si tratta, in altre parole, della semplice formalizzazione esteriore di una situazione personale, ma di un fatto che tocca anche la coscienza, di fronte alla quale una sentenza di nullità non avrebbe alcun valore se fosse fondata su motivazioni deliberatamente false o intenzionalmente forzate.
Oltre a ciò, anche se il consulente in primo luogo si domanda circa la situazione attuale dei coniugi, i loro problemi recenti e i motivi di fallimento del loro matrimonio, deve sempre ricordare che la verifica da farsi ha un preciso punto prospettico, quello del momento della celebrazione del matrimonio. E' a proposito di quel momento genetico del matrimonio che deve essere dimostrato presente il motivo eventuale di nullità. Qualsiasi fatto, anche grave, insorto dopo le nozze non ha rilievo in vista di una dichiarazione di nullità del matrimonio, a meno che non sia comprova di una ragione di nullità presente al momento del consenso.
Alla luce di quanto esposto sopra, tenendo presente, come orientamento, il capitolo dell’incapacità nelle sue diverse sfaccettature, il consulente, all'eventuale insanabile naufragio coniugale, dovrebbe sommariamente indagare sui punti seguenti.
1) Come sia andato il fidanzamento e, soprattutto, quali siano state le cause delle eventuali difficoltà o rotture. Se esse furono dovute a stranezze, eccentricità, anomalie di comportamento del supposto incapace e quali esse fossero.
2) Se la persona che si suppone incapace abbia avuto difficoltà in qualche campo importante dell'esistenza: i rapporti familiari e con le altre persone; lo studio o il lavoro; l'assolvimento dei propri obblighi sociali (per esempio il servizio di leva o il rispetto delle leggi e delle regole del vivere civile).
3) Se la persona che s’ipotizza incapace al consenso abbia avuto una "storia clinica" in campo neuropsichico: se sia stato curato da medici (e se sono reperibili e pronti a deporre); quali diagnosi siano state formulate e a quali cure sia stato sottoposto; se tali cure fossero ancora in atto al momento del consenso; se vi siano stati ricoveri prenuziali: quando, dove, per quanto tempo, con quali possibilità di documentazione.
4) Come il soggetto parlasse prima delle nozze del prossimo matrimonio e degli impegni coniugali: in particolare, se mostrasse in merito posizioni eccentriche o sensibilmente immature. Se di tali posizioni vi fu confronto con altre persone e quali capacità di ragionamento e auto critica mostrasse in merito il soggetto.
5) Se il soggetto fosse convinto di sposarsi o se vi fu invece qualche causa anomala che abbia spinto al matrimonio: per esempio uno stato di gravidanza, gravi scrupoli, suggestione di altre persone.
6) Se il soggetto avesse abitudini voluttuarie che influissero sullo stato psichico, quali uso di droghe o di alcool. Quali sostanze fossero assunte e con quale intensità. Se vi furono cure in merito e con quale esito.
7) Come il soggetto si sia comportato nei preparativi nuziali e nel giorno stesso delle nozze: se vi siano stati atti incongrui alle circostanze, discorsi inopportuni, prese di posizioni clamorose.
8) Come il soggetto abbia assolto i suoi doveri matrimoniali.
9) Quale, sia stata l’eventuale "storia clinica" del soggetto dopo la celebrazione delle nozze.
10) Se il probando incapace sia disposto, nel caso dell'instaurazione di una causa canonica, a sottoporsi a perizie o, almeno, a liberare dal segreto professionale medici o istituzioni che l'abbiano eventualmente seguito.
Alla fine occorre anche informare la persona interessata circa la durata di eventuale processo giudiziario ed anche circa le dovute spese o eventuale gratuito patrocinio.