Italia
COMUNICAZIONl
(Traktaty handlowe Polski).
La Polonia ha concluso dci Iratlałi di commercio eon i seguenLi Mali: eon la Ru-rnenia. 1 luglio 1921-con l ilaha 12 mag-gio 1922 eon Ja Svizzera 2ó giugno 19 >2 eon il Giappo-ne 7 dicembre 1922-con il
. < i ^^2‘con la Turchia 23 lu-
glio 1923 (scaduto il 3 Ottebre 1929-altual-menle vige il trallalo prowisorio lino u'"a convcnzione dcl nuovo trallalo per il l?Ui 90Do *n corso le trallalivc), eon la
inlandia 10 novemhre 1923 — eon 1 inghilterra 26 novembre 1923 — eon la Oanimarca'22 marżo 1924 — eon ITalan-da 22 marżo 1924 — eon lOlanda 30 mag-gio 1924 — eon la Svezia 2 dicembrc 1924 — eon la Francia 9 dicembrc 1924 (oltre al protocollo nggiunlo dell 6 luglio 1926 reccnternenle in data 24 Aprile 1923 fu soltoscritta la convenzione commerciale
nulla le precedenli convcnzinni commer-ciuli eon Iq Francia) — eon ł Ungheria 2b marżo 1929 (oltre al protocollo supple-mentare dcl 2 dicembrc 1928), eon la Ce* coslovacchia 23 Aprile 1929 (oltre ai pro* tocolli supplemcotari dcl 3 luglio 1929 del 21 aprile 1929 e del 26 giugno 1926) eon la Bułgaria 29 aprile 1925, eon la Norvegia 22 diccmbrc 1926 (e oltre a) protocollo aggiunlo del 26 aprile 1926) eon 1'Estonia 19 tcbbraio 1927 (oltre al prol. aggiunto del 5 luglio 1929) eon la Persia 19 marżo 1927 (oltre al protocollo aggiu-nlo del 14 aprile 1928) eon la Let-lonia 12 febbraio 1929, eon la Cina 13 n°vcmbre 1929.
I trattali eon (Estonia jcompresa ii Protocollo aggiunlo) la Lettoma, la Cina, 1*1 protocollo aggiunto) eon la Cecoslovac-chia del 26 giugna 1929 (il protocollo “figiuntoj eon 1 Ungheria del 2 dicembre 1928 e le convenzioni ccrnmerciali eon la francia del 24 aprile 1929 attendono tuttora la ralilica de) Parlaracnto. La con-venzionc commereialc prowisoria eon la Grecia del 17 Aprile 1929 ha cessato di valore in dala 31 agosto 1928; vale ora il regolamento prowisorio rinnovato ogni qual tratto, fino al termine delle Iralla-live per un normale trattato di coramer-
Riguardo alla Germania, esifite il co-
sideLto regolomenlo prowisorio per il le-
gname, eon validitA fino al 31 dicembre
1930. II trattato commereialc e stato fir-
roalo il 17 marżo 1930. 11 1 luglio 1929
Yenne firmato a Washington il „modus
vivendi" doganale ha lo Stało polacco
■ quello N. Americano Sulla base della
dauiola della nazione piu tavorita. 1) ve-
ro ira-ttato di commercio fra la Polonia
c gb Stati Uniti di N- America deve es-
aerc. u^mato in futuro, essendo le nego-ziaziom in Corso
la e nu-
* j i* ‘"■"on, oltre a Dc lnjlesi, d oltre Asia, Alrica e
Solamente i IrattaLi eon la Francia, la Cecoslovacchia, 1’Ungheria, la Norvegia e la Lettonia contengono alcune riduzioni pcrcenluali di cui possono usufruire se-condo la clausola della nazione piu la* vorita, tutti qucsLi Stali che Konno concluso eon la Polonia dci trattati di commercio.
UnicamenLe 1‘Austria non gode di tulić le riduzioni, che quegli Stati hanno ad altri garantito, ad ecce2ione delle voci „prefcrenziali" quali sono adoperate nei reciproci rapporti commerciali fra i Pacsi delTlmpero Britannico.
Per il trallalo eon la Francia dcl 24 aprile 1929, la Polonia ha ottenuto il godimento di tulta la tariffa minima hancese, compresa la clausola della nazione piu favorita.
Ii lrattato eon la Cecoslovacchia prężenia una minorazione in materia, nef aenso che molte voci di tariffa doganale polacca furono fissalc in cifre assolule. Alcune concessioni di ta 1 natura furono dalia Polonia ottenutc anche dallTJn-gheria.
In questi ullimi giorni furono eon* dotlę a termine, presso il MinisLero del-)*lnduslria e Commercio, le traltative per la acquisizione di una linea Iransal-lantica „Ballic - America - Linie" eon i tre bastimenti „Polonia — Liluania" e Estonia" che da parecchi anni mantengo-no una comunicazione per passeggieri e merci fra Danzica ed i porti dcgli Stati Uniti e del Canadó.
Proprietaria della „Ballic - America -Linie" e la SocietA Danese" The h.ast Asiatic Company Lid di Copenaghen Questa socielA lavorava anleguerra in Russia, ed infatti i tre bŁslimenti ora acąuistali navigavano allora battendo handlera russa, eon i nomi di Kursk. Zar e Zarioa. Trattasi di navi della slazzn osciliante da 12 a 15 milA tonn. La prima fu costruila nel 1915, la seconda nel 1912 e ia terza nel 1910. Non
i nuove, ma 9ono ancora stato, tanio da poler certamente navigare eon bondiera polacca per alme no un dieci o quindici anni questi basli-menti, unitaraente a tulto Torganismo sociale. Rete d'agenzia uffici - awiaraen to contratti di cmigrazione per la pros-sima stagione ccc. sono acquistati per 18 milioni di zloty. In realtA peró lo Sta
I negozianli jcommercranti) che vo-gliono godere per le merci di provenienza polacca delle riduzioni doganałi, negJi stati firmatari di trattati commerciali, devono munirsi di ceTtificalo d origine compilalo dalie Caraere di Commercio e Industrie polacche, come pure dalia Camera di Commercio di Danzica, oppure dalie Prefetture o dal Commissariato generale della Repubblica della Polonia di Danzica. 11 cerliiicalo d origine deve inol-Ire essere munito del visto della rappre-sentanza diplomalica o consclare dcl pacse firmatario delTaccordo.
Fsporlando in Polonia merci prove-nienti da paesi firmatari di trattato, deve pure essere esibito il cerlificato d'ongine. qualora si voglia usufruire delle faciiita-zioni doganałi. Tale certificalo deve essere rilascialo -nel paese da cui la merce esce, c vistoto dalie autorita consolari polacche locali.
L’Inghiltcrra e le colonie, come pure gli Stali Uniti d'Araenca, esigono anziche il certificato dorigine, 1'esibizione delle fallure consolari, che vcngono rilasciate doi Consolati di quei paesi, sulla base delle fallure commerciali. L*imparlazione di alcuni merci in Polonia, e soggetla a speciale regolnmentazione
ło Polacco, paga in conlanii solo 4.7 mil. di cui 2.1 mil. subito, 1 mil. dopo 4 setti* manę c 1,6 mil. al 1 aprile 1921. Que5ie duo ultimę ratę sono capitalizzale al 7% annuo 4,2 mil. i dane&i devono riceverli in azioni della costiluente SocietA Anonima eon c&pilale complessivo di 9 mil, di zloty e ne/la quale lo Stato polacco fe piu precisamenle la „Żegluga Polska") avrA 4,7 mil. cio^ il 52,2% mentre i da nesi avranno nelle loro mani solo il 47,8% del capitale azionario. Infine il rimanen-te dovuto per la cessione, 9 mil. viene iscriLta in ipoteca a favore della societA „The East Asiatic Company Lid" sui va-pori acquistati, convenendo che questa somma verrA pagata eon gli utili sociali in un periodo di tempo non superiore a 10 anni. In coniormiti a lale clausola, A stała ccmpletata una speciale formula di riparlo degli utili di bilancio della Socie-tA. Con essi cioA, si paga anzitutto la rata di dębiło ipotecario nella
misura dcl 13% del dębiło, di cui il 6% va in conto interessi, mentre il riraanenle serve alla reale ammortizazzione del de-bito. Tulto il dębiło verrebbe cosi pagato in 15 anni; senonche speciali conyen^ioni circa la ripartizione degli eventuali ulili che si registreranno in caso di rendimen-lo della socielA affretlanno 1'animorla-mento delle ipotecbe 9ui piroscafi. E cio^ dopo i) pagamento della rafa ipalecaria e la registrazione del convenulo 6% a ti-lolo d'animorł2raento di quelle parli di nave non gravate da Ipoteca, A stabilito
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