ERROR IURIS


Mariusz Czajkowski, L'errore di diritto

DIRITTO

L'indissolubilità del legame matrimoniale non appare come un mero obbligo legale, imposto dall'esterno dalla volontà del Legislatore. Corrisponde alle esigenze dell'amore autentico, che non può che essere dono totale di sé e, quindi, "per sempre". Il matrimonio, realizza in modo sommo le esigenze dell'autentico amore e per questo non è limitato nel tempo e sottoposto alle evoluzioni dei sentimenti dei suoi protagonisti, ma indissolubile.

L'indissolubilità ha la sua origine nel «diritto naturale», è una caratteristica di ogni matrimonio valido, anche di quello non sacramentale. Nella tradizione della Chiesa, sempre era riconosciuta validità dei matrimoni di non cristiani finché non venga provato il contrario. La Chiesa infatti rispetta la volontà di Dio che riconosce come inscritta nell'istituto naturale del matrimonio e ritiene per conseguenza la caratteristica della perpetuità come propria di ogni vera unione coniugale.

L'errore di diritto sull'indissolubilità del matrimonio: a norma del can. 1099, non ha effetti invalidanti SALVO CHE NON SIA STATO DETERMINANTE PER IL CONSENSO AL PUNTO DA ALTERARNE L'OGGETTO TIPICO. L'errore non va confuso con l'ignoranza, sono due figure distinte. L'ignoranza consiste nella privazione abituale della conoscenza della verità; l'errore è un giudizio falso. Si potrebbe ancora dire che l'errore è fondamentalmente cognizione falsa dell'oggetto; l'ignoranza, invece, è la mancanza di cognizione. E' chiaro che ragione dell'eventuale nullità di matrimonio resta la volontà, la decisione del soggetto e che l'errore rappresenta per così dire la base ideologica per l'esercizio della volontà stessa in una determinata direzione. L'errore circa l'indissolubilità può avere efficacia invalidante il consenso, «soltanto quando il giudizio erroneo sulla indissolubilità del vincolo influisce in modo determinante sulla decisione della volontà, perché orientato da un intimo convincimento profondamente radicato nell' animo del contraente e dal medesimo con determinazione e ostinazione professato».

Così, se uno dei nubenti ritiene, per errore, che il matrimonio sia dissolubile e tale convinzione è talmente radicata che se egli conoscesse la vera sostanza dell'atto non darebbe il proprio consenso, il matrimonio fondato su di un simile errore sarebbe certamente invalido. È evidente che tale errore, per divenire irritante non deve rimanere nella sfera meramente intellettiva, ma deve estendersi anche a quella volitiva. Sul punto di nuovo codice ha riformulato il precedente testo del can. 1084 del 1917 , secondo cui l'errore sulle proprietà o sulla dignità sacramentale, quand'anche fosse stato causa del consenso, non era da considerare invalidante. In base alla nuova formulazione, le cui modifiche sono da considerare più formali che sostanziali, si è chiarito che l'errore di cui parlava il vecchio codice era quello che, pur dando causa al contratto, restava confinato nella sfera intellettiva (error simplex) e, al più, veniva a costituire uno degli elementi della motivazione (errore motivo), senza giungere, come nella ipotesi ora dichiarata espressamente irritante, ad influire in modo determinante sulla configurazione del consenso (rendendolo incompatibile con l'intento richiesto dalla Chiesa: ERRORE OSTATlVO).

E' necessario sempre ricordare che il consenso causa efficiente del matrimonio è un atto della volontà e non dell'intelletto. Ne consegue che, essendo l'errore una falsa percezione che attiene alla facoltà dell'intelletto, fino a quando rimane circoscritto all'ambito intellettivo, senza inserirsi, determinandolo, nell' atto di volontà, non inficia di per sé il consenso matrimoniale. Precisata la dimensione intellettiva, e non necessariamente volitiva dell'errore, è importante aggiungere che il can. 1099 tratta di un errore sulle proprietà - unità ed indissolubilità - e sulla dignità sacramentale del matrimonio. Quindi, oggetto di tale errore non è l'essenza stessa del matrimonio. Se così fosse, e se a causa di un tale errore il contra'ènte non avesse un' esatta conoscenza perlomeno del contenuto minimo della sostanza del matrimonio, di cui parla il can. 1096 § l, il matrimonio sarebbe nullo per mancanza assoluta di consenso, dovuta al fatto che l'intelletto non ha assicurato quella conoscenza minima del matrimonio da cui non si può prescindere per contrario. Nel can. in esame, in realtà, oggetto dell'errore non è l'essenza del matrimonio - giacché né la sacramentalità, né le proprietà sono riguardate come tali - , e pertanto fino a quando si tratti di un errore semplice, ossia di quell'errore che, in linea di principio, non esorbita dall' ambito intellettivo e ricade su un oggetto diverso dall'essenza del matrimonio, questo non impedisce l'atto di volontà del consenso. Si dà detta irrilevanza dell'errore semplice anche nel caso in cui, come causa motiva antecedente o concomitante, sia stato causa del contratto.

FATTO

Stiamo esaminando il caso del matrimonio stipulato, tra Tony Last e Brenda Rex, in conformità con l'interpretazione battista del matrimonio. La comunità battista, anche in questo caso, mette l'accento sulla tradizione cristiana secondo la quale il matrimonio rappresenta l'unione fra un uomo e una donna per tutta la vita.

Il matrimonio realizza infatti, anche secondo i battisti, in modo sommo le esigenze dell'autentico amore e per questo non è limitato nel tempo e sottoposto alle evoluzioni dei sentimenti dei suoi protagonisti, ma indissolubile. L'indissolubilità del legame matrimoniale corrisponde alle esigenze dell'amore autentico, che non può che essere dono totale di sé e, quindi, "per sempre". L'indissolubilità ha la sua origine nel «diritto naturale», è una caratteristica di ogni matrimonio valido, anche di quello non sacramentale.

Non bisogna essere un buon cristiano per essere convinto dell'indissolubilità del matrimonio perche questo è un istituto di «diritto naturale», ossia come un istituto giuridico e uno stato di vita inscritto da Dio nella natura delle cose e coerente con la struttura stessa della persona umana, volto a consentirle un retto e ordinato sviluppo della sua tensione alla perpetua comunione interpersonale nel mutuo completamento psicosessuale con una persona dell'altro sesso.

Tony, che vorrebbe indagare circa la possibilità di dichiarazione di nullità del matrimonio con la motivazione dell'errore determinante circa l'indissolubilità, è stato cresciuto ed educato proprio in questi convinzioni che il matrimonio cristiano è, come afferma suo padre, “una sola volta e per sempre”. Benché da giovane si fosse allontanato dalla pratica della religione, durante il fidanzamento con Brenda si era avvicinato alla comunità battista, partecipando regolarmente ai servizi di culto e venendo personalmente istruito dal padre di Brenda nella preparazione alla celebrazione del loro matrimonio. Anche in questo caso, veniva posto l'accento sulla tradizione cristiana secondo cui il matrimonio rappresenta un'unione fra un uomo e una donna per tutta la vita.

Il fatto che Tony, durante la preparazione alla celebrazione del matrimonio fosse instruito erroneomente circa l'interpretazione dell'excepta fornicationis causa (Mt 5, 31-32; cf. 19, 3-9) di Matteo, non deve necessariamente significare che ciò abbia avuto influenza sulla facoltà della volontà e che l'errore non fosse più semplice, ma trasformato in errore determinante il contenuto dell'atto interno della volontà.

Tony potrebbe essere, in linea di principio, convinto che Nostro Signore, come eccezione, avrebbe concesso, alla parte innocente, se egli non avesse voluto riconciliarsi con la sposa, il diritto di stipulare un nuovo matrimonio in caso di adulterio; non per questo e in modo automatico si potrebbe però concludere che egli intendesse necessariamente come solubile anche il proprio matrimonio con Brenda, da lui amata e desiderata come coniuge per tutta la vita. In effetti, il padre di Tony, ha dichiarato che durante il periodo del fidanzamento suo figlio era contrario al divorzio.

L'attore era molto determinato a sposare Brenda; questa disposizione venne in luce quando lei manifestò una certa esitazione nel procedere verso il matrimonio. Tony ha dichiarato: “La supplicai di non porre un freno al nostro matrimonio”. Egli era convinto che la loro dedizione reciproca li avrebbe fatti gradualmente “innamorare”. Tony, benché ancora giovane, aveva fretta di sistemarsi sul piano matrimoniale, e riteneva che Brenda avesse le qualità di una buona moglie, anche se, per sua stessa confessione, durante il corteggiamento non aveva mai provato una grande passione né sentimenti d'amore debordanti nei confronti della fidanzata: “Ci piacevamo, ma ero convinto che non fossimo innamorati. (...) Sentivo che sarebbe stata una buona moglie e speravo che ci saremmo `innamorati' con il tempo”. Difficile concludere che questa grande determinazione di Tony per sposare Brenda fosse indotta dall'errore e che altrimenti non si sarebbe mai sposato con lei.

La posizione dell'attore venne riassunta dopo dall'interessato in questi termini: “Come battista non credevo nell'indissolubilità del matrimonio. Ero convinto (...) che l'infedeltà coniugale mi attribuisse il diritto di porre fine al nostro matrimonio. (...)In tal modo, avevo un'intenzione tanto virtuale quanto attuale contro la permanenza in virtù del mio credo battista”. La cosa però sembra poco veritiera, dato che, venne dichiarato dopo la irregolare discussione con alcuni membri del tribunale circa il fondamento per le sue affermazioni. E, di fatto, l'istanza fu sostanzialmente istruita informalmente prima che il libello fosse formalmente introdotto, agendo in tal modo contro la norma di cui all' art. 120 § 2 dell'istr. Dignitas connubii .

Poco degne di fede sembrano anche le parole dell'uomo verso la fine del secondo processo sull'esclusione dell'indissolubilità, in prima istanza; quando venne a sapere che i giudici del tribunale consideravano debole il suo caso, il ricorrente fece il tentativo di aggiungere alcuni particolari alle sue dichiarazioni originali. In riferimento alle intenzioni che lo animavano quando stava per sposarsi, dichiarò: “All'epoca sentivo che la volevo sposare, ma ero perfettamente consapevole che avevo la possibilità di divorziare da Brenda in caso di infedeltà da parte sua (...) Sì, suppongo che entrambi avessimo intenzione di mantenerci fedeli l'uno all'altro. Abbiamo avuto una conversazione prematrimoniale che ricordo bene. Le dissi che non potevo garantire che sarei rimasto con lei se le fosse capitato di essermi infedele. Lei, invece, non sapeva cosa avrebbe fatto se mi fosse capitato di esserle infedele”. Dopo questi affermazioni, il dubbio venne allargato anche al capo di errore determinante circa l'indissolubilità del matrimonio da parte dello stesso attore.

Contro tutte queste posizioni, del attore, vanno le parole della convenuta. In generale, ella affermò che le parti avevano davvero intenzione di contrarre un matrimonio cristiano: “Eravamo animati da buone intenzioni”. Riguardo alla posizione specifica del marito, osserva: “Non abbiamo mai parlato di divorzio. Eravamo convinti di poter sistemare le cose”.

Lui stesso ha dichiarato precedentemente: “L'amore nei suoi confronti, la convinzione che lei fosse la persona con cui volevo spendere la vita e con cui volevo costruire una famiglia. Sentivo nella preghiera che era la persona giusta per me”. La giurisprudenza ha più volte affrontato e risolto una difficoltà: quella rappresentata dall'amore verso l'altra parte. La presenza di amore venne infatti talvolta presentata come un possibile ostacolo alla esclusione dell'indissolubilità, con un ragionamento di questo tipo: chi ama una persona la vuole per sempre con sé, quindi non è credibile che escluda l'indissolubilità.

Questo ragionamento appare però vero solo in parte e non può fondare una presunzione generale: molto realisticamente, la giurisprudenza invita a considerare quale tipo di amore muoveva il soggetto a ricercare il matrimonio. La mera attrazione erotica e sentimentale, per esempio, intensa ma passeggera, non rappresenta soverchio ostacolo alla plausibilità di una esclusione dell'indissolubilità; molto di più invece l'amore come donazione cristianamente intesa, che si dedica al bene dell'altro e della prole anche nella cattiva sorte e nello scemare dei sentimenti. Nel nostro caso sembra che ci fosse tra di loro questo secondo “tipo” di amore, cioè donazione cristianamente intesa. Possono, quindi, essere prese in considerazione le sopra citate dichiarazioni di entrambi coniugi come possibile ostacolo circa l'eventuale esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore.

Oltre ciò, Tony ci parla in modo specifico delle sue aspettative rispetto al loro futuro insieme: “Davo per scontato che entrambi intendevamo essere fedeli. (...) Sono convinto che entrambi intendevamo essere fedeli l'uno all'altro quando ci siamo sposati”. Ci dice, inoltre, di non aver discusso la possibilità di un divorzio: “Prima del matrimonio non ho parlato con nessuno a proposito del mio diritto di divorziare da Brenda in caso di infedeltà. Non è un argomento di discussione frequente prima del matrimonio”.

Sarà anche utile ssottolineare il comportamento dell'attore di fronte alle difficoltà coniugali. Un rapido disimpegno e la scelta della soluzione più facile, quella della separazione e dello sciolimento del legame, sarebbe un indizio favorevole alla esclusione, ma, in tal senso, egli si era comportato diversamente. Tony ci racconta: “Soppesai le mie possibili scelte per tre o quattro settimane, poi decisi di chiedere il divorzio e me ne andai di casa. Ha riflettuto a fondo sulla decisione da prendere, non l'ha fatto rapidamente.

Le suddette deposizioni erano state cambiate dopo che Tony era stato avvertito circa la necessità di rafforzare le prove prodotte: Vivevo con Brenda da un paio di mesi quando venni a sapere da lei stessa della sua infedeltà. Pensai immediatamente al mio diritto di divorziare da Brenda dopo che me ne ebbe parlato. Presi la decisione di divorziare da lei circa due settimane dopo che mi aveva detto della sua relazione extraconiugale”.

Tony, non è preciso nel determinare la propria rapidità in confronto all'infedeltà della moglie. Cambia sempre le proprie deposizioni. Nel tribunale ordinario d'appello, così Tony descrive gli eventi: “Valutai le possibili scelte da compiere per tre o quattro settimane, poi presi la decisione di chiedere il divorzio e me ne andai di casa”. In sede di terza istanza, dichiarò: “Due mesi dopo la riconciliazione, lei mi disse che aveva commesso adulterio durante un viaggio. Questo non glielo potevo perdonare, e una settimana dopo me ne andai di casa e depositai la mia domanda di divorzio”. Sembra che egli intenzionalmente riduca il tempo della propria reazione, per ottenere la sentenza affermativa.

La piccola veridicità dell'attore sembra essere confermata anche dai suoi instabili comportamenti religiosi. Era cresciuto in una famiglia di tradizione e osservanza episcopaliana formale, poi da giovane si era allontanato dalla pratica della religione. Durante il corteggiamento era diventato un membro della comunità battista (forse per avvicinarsi di più a Brenda che era figlia di un ministro battista). In seguito contestualmente alla richiesta di divorzio, Tony, lasciò la comunità battista. Per quale ragione lasciò i battisti di cui l'insegnamenti prima aveva approvato come propri? Forse non aveva più bisogno far finta di essere una persona religiosa?

Dai convincimenti matrimoniali del medesimo prima del matrimonio come all'epoca delle nozze sembra che egli non fosse un divorzista. Già da bambino era stato ben educato che il matrimonio è una sola volta e per sempre. Tony, inoltre, ci dice di non aver discusso la possibilità di un divorzio prima del matrimonio: “Prima del matrimonio non ho parlato con nessuno a proposito del mio diritto di divorziare da Brenda in caso di infedeltà. Non è un argomento di discussione frequente prima del matrimonio”. Così Brenda, riguardo alla posizione specifica del marito, osserva: “Non abbiamo mai parlato di divorzio. Eravamo convinti di poter sistemare le cose”.

Secondo il materiale probatorio raccolto durante il processo non è sufficiente provare se l'errore di diritto ha determinato positivamente l'atto di volontà dell'attore. Una opinione erronea in materia matrimoniale: “All'epoca sentivo che la volevo sposare, ma ero perfettamente consapevole che avevo la possibilità di divorziare da Brenda in caso di infedeltà da parte sua”, in quanto tale stato mentale attenga alle facoltà intellettive della persona e non necessariamente opera sul piano della volontà.

Questa condizionata forma di esclusione dell'indissolubilità, è fra le più diffuse: come, infatti, acutamente sottolinea la giurisprudenza, chi esclude l'indissolubilità del matrimonio non ha di per sé il desiderio del fallimento dello stesso, ma solo intende cautelarsi nel confronti di tale eventualità.

Cfr. P. BIANCHI, Quando il matrimonio è nullo?, Milano 1998, pp. 99-100.

Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, “L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio”, in AA.VV., Error determinans voluntatem (can. 1099), Città del Vaticano 1995, p. 10.

Sulle fattispecie del can. 1099 cfr. J.T. MARTÌN DE AGAR, El error sobre las propriedades esenciales del matrimonio, e K. BOCCAFOLA, El error acerca de la dignidad sacramentai del matrimonio: limites de su objeto y prueba, entrambi in Ius can., 35 (1995), rispettivamente pp. 117-141 e 143 e 181.

Cfr. A. STANKIEWICZ, “L'errore di diritto nel consenso matrimoniale e la sua autonomia giuridica” in Periodica de re morali, canonica, liturgica, 83 (1994), p. 635.

S. VILLEGIANTE, “L'error in persona”, in Monitor ecclesiasticus, vol. CXXV, series XXXV, sept. 2000, III, p. 525.

Cfr. P. BIANCHI, Quando…, p. 103

Cfr. Giovanni Paolo II, alloc. alla Rota romana, 2l.I.2000, n. 5, AAS 92 [2000] 350-355.

Cfr. V. DEPAOLIS, L'errore che determina la volontà, in AA.VV., Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico, Città del Vaticano, 1995, pp. 69-98; E. GRAZIANI, Essenza del matrimonio e definizione del consenso, in La nuova legislazione, p. 32 s. Lo stesso S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria nel consenso matrimoniale in diritto canonico, ivi, p. 155 ss., ID., L'esclusione del bonum sacramenti, in AA.VV., La simulazione del consenso matrimoniale canonico, Città del Vaticano, 1990, p. 189 ss., in specie 210 ss., che pur critica la riconduzione, compiuta da Graziani, dell'errore sulle proprietà all'elemento psicologico di un'intentio simulatoria, riconosce che la fattispecie in esame in tanto è irritante in quanto l'errore si è concretizzato in un volere difforme dal modello matrimoniale proposto dalla Chiesa, ed ha così determinato un difetto di consenso (matrimoniale canonico).

Cfr., per i lavori preparatori del nuovo codice, Communocationes, 3 (1971), p. 76 e 9 (1977), p. 373, nonché, in dottrina, L. CHIAPPETTA, Il matrimonio, p. 223 s. e, per la giurisprudenza, A. STANKIEWICZ, De errore voluntatem determinante (can. 1099) iuxta rotalem iurisprudentiam, in Periodica, 79 (1990), pp. 441-494, nonché la c. Stankiewicz del 25 aprile 1991, in Dir. eccl., 103 (1992), p. 255 ss.

Cfr. E. VITALI, S. BERLINGO', Il matrimonio canonico, Milano 2003, p. 73.

Cfr. P. J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale canonico, Milano 2000 (Cap. Secondo, n. V: L'errore sul matrimonio (can. 1099).

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