In definitiva dunque la legge regolatrice de i rapporti
personali del polacco al quale b stata riconosciuta la qualifica
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di apolide e setupie quella polacca in quanto la qualifica di apo-lide non ha potuto troncare il rapporto giuridico del cittadino polacco eon 'le leggi della madrepatria .
Per quanto cofccerne i rapporti latrimoniali , conforme-mente all'art. 7 della legge polacca s.lla cittadinanza del 20 gennaio 1^20 , una cittadina straniera 3posandosi un cittadino polacca acąuista la citoadinanza polacca ( cfr. Lettera dell^m-basciata di Polonia in Roma - Sezione Consolare - nr. 18/3141/K/ 47 del 14-IV-47) .
Contrariaroente ai principi generali , la cittadina russa non segue lo status civitatis del rnarito secondo le disposizioni della legislazione russa in materia . La lettera del Ićinistero dell'Interno prot. 83OO/45 del 17-XI-47 e precisa a questo ri-guardo : *'il matrimonio eon un cittadino od una cittadina non importa mutamenti della cit cadiimnza dell'al*i?o coniage cittadino" Da queste principi generali si deduce che la cittadina russa sposando un cittadino polacco oppure un polacco che ha riceYuto la ąualifica di apolide , per la legislazione russa , b sempre citbadina russa fino a quando le Autorita compctenti 30-vietiche non 1'hanno urivata dalia sua cittadinanza , mentre per la legislazione polacca ha acquisoato la cittadinanza polacda , agendo sposato un cittadino polacco .
■^uale deve essere 1’atteggiamento delle Autorita Italiane innanzi a ąuesto confli tto di leggi in materia matrir: oniale .
Le Autoritk Italiane , dopo aver esaminato le singole legi3lazio-ni in base alle premesse innanzi riferite , devono applicare le disposizione generali del Godice Civile e precisamente l'art.
8 delle disposizioni sull'a-plicazione delle Leggi in genere do-ve sono fisoate le normę relative alla legge regolatrice de i rapporti personali tra coniugi : " I raaport i personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dali*ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio,o,in nancanza di essa , dalia legge nazionale del larito al tempo del-