Mariusz Czajkowski, cm@post.pl
compito: LEZIONE II, RIGETTO DEL LIBELLO
VICARIATUS URBIS TRIBUNAL REGIONALE LATII
Rev.mo Giulio Neri, Pres. Coll.
ROMANA
Nullitatis Matrimonii
(Rossi-Bianchi)
Prot. 12345
Decreto
I signiori Giacomo ROSSI e Francesca BIANCHI si sono conosciuti nel 1971.
Messi insieme nel 1974 si sono sposati a Roma l'11 settembre 1975.
Durante vita coniugale sono nati 3 figli.
Il 10 gennaio 1990 il sig. Rossi presentava a Q.S.T. libello in cui sosteneva che il suo matrimonio colla signora Francesca era sempre felice soltanto sua moglie diceva il contrario asserendo che egli è alcolizzato. Sig. Rossi affermava che questo non è vero e che egli è sanissimo e non ha mai avuto alcun problema nè fisico nè psicologico. Secondo lui queste accuse sua moglie faceva per liberarsi di lui. Egli invece mantiene che sono destituite da ogni fondamento. Giacomo chiede la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio in entrambi.
Diritto
La legge impone al giudice di rigettare il libello se non sono indicate almeno sommariamente su quali fatti e su quali mezzi di prova l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce (can. 1505 § 2 n. 3 ed can. 1504 n 2; art. 121 § 2, n 3 ed art. 116, § 1, n 3 Istr. “Dignitas Connubii”).
Il libello con cui viene introdotta la causa deve:
indicare il tribunale davanti al quale la causa si introduce (can. 1504 n 1; art. 116 § 1 n 1 “Dignitas Connubii”);
Si deve recare la firma dell'attore o del suo procuratore, con l'indicazione del giorno, mese e anno, nonché del luogo in cui l'attore o il suo procuratore abitano, o in cui dichiarano di risiedere ai fini della notifica degli atti (can. 1504 n 3; art. 116 § 1 n 4 “Dignitas Connubii”);
Al libello deve essere acclusa una copia autentica dell'atto di celebrazione del matrimonio nonché, se del caso, la documentazione concernente lo stato civile delle parti (Art. 116 § 2 “Dignitas Connubii”).
Se viene proposta una prova documentale, i documenti, per quanto è possibile, siano allegati al libello; se una prova per testimoni, deve essere indicato il nome e il domicilio di questi. Se si propongono altre prove, occorre indicare almeno in generale i fatti o gli elementi indiziari da cui queste siano deducibili. Ma nulla vieta che ulteriori prove di qualsiasi genere siano addotte nel corso del giudizio (Art. 117 “Dignitas Connubii”).
Fatto
Poiché il capo di nullità addotto dall'attore non trova alcuna conferma nelle indagini esperite e non son indicate i fatti e su quali mezzi di prova l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce (can. 1505 § 2 n. 3 ed can. 1504 n 2; art. 121 § 2, n 3 ed art. 116, § 1, n 3 Istr. “Dignitas Connubii”).
Dopo al interno del libello non appare nè il Tribunale in cui viene invocata la causa (can. 1504 n 1; art. 116 § 1 n 1 “Dignitas Connubii”), nè viene indicata una data e un luogo accanto la firma (can. 1504 n 3; art. 116 § 1 n 4 “Dignitas Connubii”).
Inoltre, deve comparire anche il canone 1095 n 2 con il quale si invoca la nullità, fermo restando che l'importante è invocare il nome del capo di nullità, che però in questo caso compare (difetto di discrezione di giudizio).
Conclusione
Tutto ciò premesso in dirittto ed in fatto, il sottoscritto Preside del collegio giudicante
decreta
“Il libello presentato dal sig. Giacomo ROSSI, con cui si chiede la dichiarazione di nullità del matrimonio da lui contratto l'11 settembre 1975 con la signora Francesca BIANCHI viene rigettato perché il capo di nullità addotto dall'attore non trova alcuna conferma nelle indagini esperite e non sono indicate i fatti e su quali mezzi di prova l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce”.
Si invita l'attore a presentare un nuovo libello redatto correttamente (can. 1505 § 3; art. 123 Istr. “Dignitas Connubii”).
Roma, il 10 febbraio 1990
Firmato,
d. Giulio Neri, Pres. Coll.
Carlo Signi, not.
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